TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 75.
(Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Art. 75.
(Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

      1. Identico.

      2. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.       2. Identico.
 

      2-bis. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.

 

Art. 75-bis.
(Disposizioni varie in materia di enti locali).
 

      1. Per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi:

 

          a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione


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 al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
 

          b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;

 

          c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, tra loro associati o che hanno delegato funzioni alle comunità montane, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

 

          d) ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b), è concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente, fino ad un importo complessivo di 57,4 milioni di euro.

 

      2. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa


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 richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.
       3. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.
       4. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
       5. A favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell'interno, per l'anno 2007, un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
       6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
       7. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
       8. Per l'anno 2007, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono

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 essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 35 per cento.
       9. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,».
       10. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle vendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
       11. Le dichiarazioni relative alle minori entrate dell'ICI derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere corredate da un'attestazione, a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, sull'ammontare dei contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in questione.
       12. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente».
       13. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa

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 sono risolti di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione straordinaria per la gestione dell'ente.
       14. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, 130 milioni di euro per l'anno 2008 e 65 milioni di euro per l'anno 2009.